D.M 180/2010 e s.m.i
* Il decreto è stato abrogato con l’entrata in vigore del D.M 150/2023 in data 15.11.2023
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;
Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 22 settembre 2010;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2010;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
c) «mediazione»: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
d) «mediatore»: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
e) «conciliazione»: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
f) «organismo»: l’ente pubblico o privato, ovvero la sua articolazione, presso cui può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo;
g) «regolamento»: l’atto contenente l’autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi, adottato dall’organismo;
h) «indennità»: l’importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi;
i) «registro»: il registro degli organismi istituito presso il Ministero;
l) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro e dell’elenco;
m) «formatore»: la persona o le persone fisiche che svolgono l’attività di formazione dei mediatori;
n) «enti di formazione»: gli enti pubblici e privati, ovvero le loro articolazioni, presso cui si svolge l’attività di formazione dei mediatori;
o) «responsabile scientifico»: la persona o le persone fisiche che svolgono i compiti di cui all’articolo 18, comma 2, lettera i), assicurando l’idoneità dell’attività svolta dagli enti di formazione;
p) «elenco»: l’elenco degli enti di formazione istituito presso il Ministero;
q) «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero;
r) «ente privato»: qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona fisica;
s) «CCIAA»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 2
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina:
a) l’istituzione del registro presso il Ministero;
b) i criteri e le modalità di iscrizione nel registro, nonché la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione dei singoli organismi dal registro;
c) l’istituzione dell’elenco presso il Ministero;
d) i criteri e le modalità di iscrizione nell’elenco, nonché la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione degli enti di formazione dall’elenco;
e) l’ammontare minimo e massimo e il criterio di calcolo delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti pubblici di diritto interno, nonché i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti dagli enti privati.
Art. 3
Registro
1. È istituito il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione.
2. Il registro è tenuto presso il Ministero nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale
((o con qualifica di magistrato)) nell’ambito della direzione generale.
((Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si può avvalere dell’Ispettorato generale del Ministero della giustizia.)) Ai fini della vigilanza sulla sezione del registro per la trattazione degli affari in materia di rapporti di consumo di cui al comma 3, parte i), sezione C e parte ii), sezione C, il responsabile esercita i poteri di cui al presente decreto sentito il Ministero dello sviluppo economico.
3. Il registro è articolato in modo da contenere le seguenti annotazioni:
parte i): enti pubblici;
sezione A: elenco dei mediatori;
sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;
sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;
parte ii): enti privati;
sezione A: elenco dei mediatori;
sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;
sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;
sezione D: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli organismi.
4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.
5. La gestione del registro avviene con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.
6. Gli elenchi dei mediatori sono pubblici; l’accesso alle altre annotazioni è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 4
Criteri per l’iscrizione nel registro
1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici e privati.
2. Il responsabile verifica la professionalità e l’efficienza dei richiedenti e, in particolare:
a) la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità dell’attività di mediazione con l’oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a ((10.000,00 euro)); ai fini della dimostrazione della capacità organizzativa, il richiedente deve attestare di poter svolgere l’attività di mediazione in almeno due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione, anche attraverso gli accordi di cui all’articolo 7, comma 2, lettera c);
b) il possesso da parte del richiedente di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell’attività di mediazione;
c) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
d) la trasparenza amministrativa e contabile dell’organismo, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l’organismo e l’ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;
e) le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione, nonché la conformità del regolamento alla legge e al presente decreto, anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i mediatori;
f) il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, che hanno dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di mediazione per il richiedente;
g) la sede dell’organismo.
3. Il responsabile verifica altresì:
a) i requisiti di qualificazione dei mediatori, i quali devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale;
b) il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’articolo 18, nonché la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti;
c) il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti di onorabilità:
a. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
b. non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
c. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
d. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento;
d) la documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie, per i mediatori che intendono iscriversi negli elenchi di cui all’articolo 3, comma 3, parte i), sezione B e parte ii), sezione B.
4. Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA e dai consigli degli ordini professionali sono iscritti su semplice domanda, all’esito della verifica della sussistenza del solo requisito di cui al comma 2, lettera b), per l’organismo e dei requisiti di cui al comma 3, per i mediatori. Per gli organismi costituiti da consigli degli ordini professionali diversi dai consigli degli ordini degli avvocati, l’iscrizione è sempre subordinata alla verifica del rilascio dell’autorizzazione da parte del responsabile, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo.
Nei casi di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, è fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10.
5. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, eccetto che per quello di cui al comma 2, lettera b), può essere attestato dall’interessato mediante autocertificazione. Il possesso del requisito di cui al comma 2, lettera b), è attestato mediante la produzione di copia della polizza assicurativa.
Art. 5
Procedimento di iscrizione
1. Il responsabile approva il modello della domanda di iscrizione e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l’indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata; delle determinazioni relative è data adeguata pubblicità, anche attraverso il sito internet del Ministero. Alla domanda è, in ogni caso, allegato il regolamento di procedura, con la scheda di valutazione di cui all’articolo 7, comma 5, lettera b), e la tabella delle indennità redatta secondo i criteri stabiliti nell’articolo 16; per gli enti privati l’iscrizione nel registro comporta l’approvazione delle tariffe.
2. La domanda e i relativi allegati, compilati secondo il modello predisposto, sono trasmessi al Ministero, anche in via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell’avvenuto ricevimento.
3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro quaranta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda.
La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati può essere effettuata dal responsabile per una sola volta. Dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta, decorre un nuovo termine di venti giorni.
4. Quando è scaduto il termine di cui al primo o al terzo periodo del comma 3 senza che il responsabile abbia provveduto, si procede comunque all’iscrizione.
Art. 6
Requisiti per l’esercizio delle funzioni di mediatore
1. Il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l’elenco dei mediatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio.
2. L’elenco dei mediatori è corredato:
a) della dichiarazione di disponibilità, sottoscritta dal mediatore e contenente l’indicazione della sezione del registro alla quale questi chiede di essere iscritto;
b) del curriculum sintetico di ciascun mediatore, con indicazione specifica dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 3, lettere a) e b);
c) dell’attestazione di possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c);
d) di documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie all’iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale.
3. Nessuno può dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di mediatore per più di cinque organismi.
4. Le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste dal presente articolo, commesse da pubblici dipendenti o da professionisti iscritti ad albi o collegi professionali, costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche. Il responsabile è tenuto a informarne gli organi competenti.
Art. 7
Regolamento di procedura
1. Il regolamento contiene l’indicazione del luogo dove si svolge il procedimento, che è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell’organismo.
2. L’organismo può prevedere nel regolamento:
a) che il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti;
b) che, in caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente, e che la proposta medesima può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione;
c) la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia;
d) la formazione di separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni in materie giuridiche;
e) che la mediazione svolta dall’organismo medesimo è limitata a specifiche materie, chiaramente individuate.
3. Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico da parte del mediatore e disciplina le conseguenze sui procedimenti in corso della sospensione o della cancellazione dell’organismo dal registro ai sensi dell’articolo 10.
4. Il regolamento non può prevedere che l’accesso alla mediazione si svolge esclusivamente attraverso modalità telematiche.
5. Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere:
a) che il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all’articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo;
b) che, al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio; il modello della scheda deve essere allegato al regolamento, e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l’indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile, con modalità che assicurano la certezza dell’avvenuto ricevimento;
c) la possibilità di comune indicazione del mediatore ad opera delle parti, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell’organismo.
((d) che, nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell’organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo;))
((e) criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.))
6. Fermo quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, il regolamento garantisce il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che il responsabile dell’organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell’ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.
7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
8. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».
Art. 8
Obblighi degli iscritti
1. L’organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente al responsabile tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione, compreso l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori.
2. Il responsabile dell’organismo è tenuto a rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta il verbale di accordo di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo, anche ai fini dell’istanza di omologazione del verbale medesimo.
3. Il responsabile dell’organismo trasmette altresì la proposta del mediatore di cui all’articolo 11 del decreto legislativo, su richiesta del giudice che provvede ai sensi dell’articolo 13 dello stesso decreto legislativo.
4. L’organismo iscritto è obbligato a consentire, gratuitamente e disciplinandolo nel proprio regolamento, il tirocinio assistito di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b) .
((5. L’organismo iscritto è obbligato a comunicare al Ministero della giustizia, alla fine di ogni trimestre, non oltre l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre stesso, i dati statistici relativi alla attività di mediazione svolta.))
Art. 9
Effetti dell’iscrizione
1. Il provvedimento di iscrizione è comunicato al richiedente con il numero d’ordine attribuito nel registro.
2. A seguito dell’iscrizione, l’organismo e il mediatore designato non possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.
3. Dalla data della comunicazione di cui al comma 1, l’organismo è tenuto, negli atti, nella corrispondenza, nonché nelle forme di pubblicità consentite, a fare menzione del numero d’ordine.
4. A far data dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, ogni organismo trasmette al responsabile il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero e disponibili sul relativo sito internet.
Art. 10
Sospensione e cancellazione dal registro
1. Se, dopo l’iscrizione, sopravvengono o risultano nuovi fatti che l’avrebbero impedita, ovvero in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 8 e 20 o di reiterata violazione degli obblighi del mediatore, il responsabile dispone la sospensione e, nei casi più gravi, la cancellazione dal registro.
((Nel caso di cui all’articolo 8 comma 5, il responsabile dispone la sospensione per un periodo di dodici mesi dell’organismo che non ha comunicato i dati; ne dispone la cancellazione dal registro se l’organismo non provvede ad inviare i dati, inclusi quelli storici dei dodici mesi precedenti, entro i tre mesi successivi.))
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il responsabile dispone altresì la cancellazione degli organismi che hanno svolto meno di dieci procedimenti di mediazione in un biennio.
3. La cancellazione di cui ai commi 1 e 2 impedisce all’organismo di ottenere una nuova iscrizione, prima che sia decorso un anno.
4. Spetta al responsabile, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, l’esercizio del potere di controllo, anche mediante acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene curato il preventivo recapito, anche soltanto in via telematica, ai singoli organismi interessati.
Art. 11
Monitoraggio
1. Il Ministero procede ((ogni sei mesi)), anche attraverso i responsabili degli organismi e congiuntamente con il Ministero dello sviluppo economico per i procedimenti di mediazione inerenti gli affari in materia di rapporti di consumo, al monitoraggio statistico dei procedimenti di mediazione svolti presso gli organismi medesimi.
I dati statistici vengono separatamente riferiti alla mediazione obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice. Per ciascuna di tali categorie sono indicati i casi di successo della mediazione e i casi di esonero dal pagamento dell’indennità ai sensi dell’articolo 17, comma 5, del decreto legislativo.
2. Il Ministero procede altresì alla raccolta, presso gli uffici giudiziari, dei dati relativi all’applicazione, nel processo, dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo.
3. I dati raccolti ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzati anche ai fini della determinazione delle indennità spettanti agli organismi pubblici.
Art. 12
Registro degli affari di mediazione
1. Ciascun organismo è tenuto a istituire un registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l’oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.
2. A norma dell’articolo 2961, primo comma, del codice civile, è fatto obbligo all’organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.
Art. 13
Obblighi di comunicazione al responsabile
1. Il giudice che nega l’omologazione, provvedendo ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo, trasmette al responsabile e all’organismo copia del provvedimento di diniego.
Art. 14
Natura della prestazione
1. Il mediatore designato esegue personalmente la sua prestazione.
Art. 14-bis
(( (Incompatibilità e conflitti di interesse). ))
((1. Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all’organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali.
2. Non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile.
3. Chi ha svolto l’incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali.))
Art. 15
Divieti inerenti al servizio di mediazione
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera b), l’organismo non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé, anche in virtù di accordi conclusi ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera c).
Art. 16
Criteri di determinazione dell’indennità
1. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte
((per lo svolgimento del primo incontro)) un importo di euro 40,00
((per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate)) che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
((l’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo)).
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;
d) nelle materie
((di cui all’articolo 5, comma 1-bis e comma 2,))
del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell’organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo.
Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.
Art. 17
Elenco degli enti di formazione
1. È istituito l’elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l’attività di formazione dei mediatori.
2. L’elenco è tenuto presso il Ministero nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale
((o con qualifica di magistrato)) nell’ambito della direzione generale.
((Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si può avvalere dell’Ispettorato generale del Ministero della giustizia.))
3. L’elenco è articolato in modo da contenere almeno le seguenti annotazioni:
parte i): enti pubblici;
sezione A: elenco dei formatori;
sezione B: elenco dei responsabili scientifici;
parte ii): enti privati;
sezione A: elenco dei formatori;
sezione B: elenco dei responsabili scientifici;
sezione C: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli enti.
4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.
5. La gestione dell’elenco avviene con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.
6. Gli elenchi dei formatori e dei responsabili scientifici sono pubblici; l’accesso alle altre annotazioni è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 18
Criteri per l’iscrizione nell’elenco
1. Nell’elenco sono iscritti, a domanda, gli organismi di formazione costituiti da enti pubblici e privati.
2. Il responsabile verifica l’idoneità dei richiedenti e, in particolare:
a) la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità dell’attività di formazione con l’oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a ((10.000,00 euro));
b) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) la trasparenza amministrativa e contabile dell’ente, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l’organismo e l’ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;
d) il numero dei formatori, non inferiore a cinque, che svolgono l’attività di formazione presso il richiedente;
e) la sede dell’organismo, con l’indicazione delle strutture amministrative e logistiche per lo svolgimento dell’attività didattica;
f) la previsione e la istituzione di un percorso formativo, di durata complessiva non inferiore a 50 ore, articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica; i corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore;
g) la previsione e l’istituzione di un distinto percorso di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione; i corsi di aggiornamento devono avere per oggetto le materie di cui alla lettera f);
h) che l’esistenza, la durata e le caratteristiche dei percorsi di formazione e di aggiornamento formativo di cui alle lettere f) e g) siano rese note, anche mediante la loro pubblicazione sul sito internet dell’ente di formazione;
i) l’individuazione, da parte del richiedente, di un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, che attesti la completezza e l’adeguatezza del percorso formativo e di aggiornamento.
3. Il responsabile verifica altresì:
a) i requisiti di qualificazione dei formatori, i quali devono provare l’idoneità alla formazione, attestando: per i docenti dei corsi teorici, di aver pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie; per i docenti dei corsi pratici, di aver operato, in qualità di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure; per tutti i docenti, di avere svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private riconosciute, nazionali o straniere, nonché di impegnarsi a partecipare in qualità di discente presso i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio;
b) il possesso, da parte dei formatori, dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 4, comma 3, lettera c).
Art. 19
Procedimento d’iscrizione e vigilanza
1. Al procedimento di iscrizione nell’elenco, alla tenuta dello stesso, alla sospensione e alla cancellazione degli iscritti si applicano gli articoli 5, 6, 8, 9, 10 e 12, in quanto compatibili.
Art. 20
Disciplina transitoria
1. Si considerano iscritti di diritto al registro gli organismi già iscritti nel registro previsto dal decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 2, il responsabile
((, dopo aver provveduto all’iscrizione di cui al periodo precedente,)) verifica il possesso in capo a tali organismi dei requisiti previsti dall’articolo 4 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l’organismo ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l’iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l’iscrizione si intende decaduta.
2. I mediatori abilitati a prestare la loro opera presso gli organismi di cui al comma 1 devono acquisire, entro
((dodici mesi)) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti anche formativi in esso previsti per l’esercizio della mediazione o, in alternativa, attestare di aver svolto almeno venti procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale. Gli stessi mediatori, fino alla scadenza dei
((dodici mesi)) di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l’attività di mediazione. Dell’avvenuta acquisizione dei requisiti gli organismi di cui al comma 1 danno immediata comunicazione al responsabile.
3. Si considerano iscritti di diritto all’elenco gli enti abilitati a tenere i corsi di formazione, già accreditati presso il Ministero ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 4, il responsabile
((, dopo aver provveduto all’iscrizione di cui al periodo precedente,)) verifica il possesso in capo a tali enti dei requisiti previsti dall’articolo 18 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l’ente ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l’iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l’iscrizione si intende decaduta.
4. I formatori abilitati a prestare la loro attività presso gli enti di cui al comma 3 devono acquisire, entro ((dodici mesi)) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti di aggiornamento indicati nell’articolo 18. Gli stessi formatori, fino alla scadenza dei ((dodici mesi)) di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l’attività di formazione.
Dell’avvenuto aggiornamento gli enti di cui al comma 3 danno immediata comunicazione al responsabile.
Tariffe
Mediazione obbligatoria
TARIFFARIO PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE
Ai sensi dell’art. 28 e art. 34 D.M. 24/10/2023 n. 150
Per l’avvio del procedimento di mediazione, nonché per lo svolgimento del primo incontro di mediazione, le parti sono tenute a versare un importo a titolo di indennità, comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per il primo incontro.
Sono altresì dovute le spese vive diverse dalle spese di avvio costituite dagli esborsi documentati effettuati dall’organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte e’ priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall’articolo 16, comma 4 D.M. 150/2023
INDENNITA’
(Spese di avvio e spese di mediazione per il primo incontro)
Per la presentazione della domanda di mediazione nonché per lo svolgimento del primo incontro di mediazione, ai sensi dell’art. 28 e 34 DM 24/10/23 n. 150, le parti sono tenute a versare un importo a titolo di indennità, che comprende le spese di avvio e le spese di mediazione per il primo incontro, oltre le eventuali spese vive per le convocazioni, firme digitali e rilascio copie dei verbali, negli importi sotto individuati.
PER LE MATERIE OBBLIGATORIE:
(condizione di procedibilità e demandata dal Giudice) importi già ridotti di 1/5:
Valore del procedimento | Spese di Avvio | Spese di mediazione per il I incontro | Totale indennità | Totale indennità (iva inclusa) |
Fino a 1.000 ed indeterminato basso | €32,00 | €48,00 | €80,00 | €97,60 |
Da 1.001 a 50.000 ed indeterminato medio | €60,00 | €96,00 | €156,00 | €190,32 |
Superiore a 50.000 ed indeterminato alto | €88,00 | €136,00 | €224,00 | €273,28 |
SPESE VIVE (l’importo è variabile in base al numero di raccomandate, al tipo di documentazione di cui viene richiesta copia, o ad ulteriori somme che saranno affrontate per consentire la sottoscrizione digitale del verbale o il collegamento telematico)
PER LE MATERIE VOLONTARIE:
Valore del procedimento | Spese di Avvio | Spese di mediazione per il I incontro | Totale indennità | Totale indennità (iva inclusa) |
Fino a 1.000 ed indeterminato basso | €40,00 | €60,00 | €100,00 | €122,00 |
Da 1.001 a 50.000 ed indeterminato medio | €75,00 | €120,00 | €195,00 | €237,90 |
Superiore a 50.000 ed indeterminato alto | €110,00 | €170,00 | €280,00 | €341,60 |
SPESE VIVE (l’importo è variabile in base al numero di raccomandate, al tipo di documentazione di cui viene richiesta copia, o ad ulteriori somme che saranno affrontate per consentire la sottoscrizione digitale del verbale o il collegamento telematico)
Ai sensi dell’art. 28 e art. 34 D.M. 24/10/2023 n. 150
- Quando il primo incontro si conclude senza l’accordo ed il procedimento non prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute esclusivamente le INDENNITA’.
- Quando il primo incontro si conclude con l’accordo, sono altresì dovute le ulteriori Spese di Mediazione di cui alla Tabella A, detratte le Spese di mediazione per il Primo incontro già pagate e non anche le spese di avvio, con una maggiorazione del 10%.
- Quando l’Accordo si raggiunge in incontri successivi al primo, sono altresì dovute le ulteriori Spese di Mediazione di cui alla Tabella A, maggiorate del 25%, detratte le Spese di mediazione per il Primo incontro già pagate e non anche le spese di avvio.
- Quando il procedimento prosegue oltre il primo incontro e si conclude senza l’accordo, sono altresì dovute le ulteriori Spese di Mediazione di cui alla Tabella A detratte le Spese di mediazione per il Primo incontro già pagate e non anche le spese di avvio.
- In caso di raggiungimento dell’accordo in incontri successivi al primo, gli importi massimi della Tabella A possono essere maggiorati fino al 20% in ragione dell’esistenza di almeno uno dei seguenti requisiti: a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde richiesta delle parti; b) complessità della questione affrontata, anche in ragione dell’impegno richiesto al mediatore valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.
- Quando il primo incontro si conclude con l’accordo o quando si prosegue nel tentativo di mediazione, a prescindere dal raggiungimento dell’accordo o meno, ai sensi dell’art. 31 DM 24/10/23 n. 150 Tabella A, ciascuna parte è tenuta a pagare gli importi sotto indicati, come quantificati in base alle detrazioni e aumenti previsti e sopra descritti.
ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE PER LE MATERIE OBBLIGATORIE, TABELLA
Valore della lite – SPESA:(per ciascuna parte)Già Ridotte di 1/5 | Oltre il primo incontro senza raggiungere l’accordo – importo detratto delle spese di primo incontro | Maggiorazione del 10% se l’accordo è raggiunto al primo incontro – importo detratto delle Spese di Primo incontro | Maggiorazione 25% se l’accordo è raggiunto dopo il primo incontro – importo detratto delle Spese di primo incontro | ||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||
Fino a €1.000,00 | € 64,00 | € 128,00 | € 16,00 | € 80,00 | € 17,60 | € 88,00 | € 20,00 | € 100,00 | |
Da €1.001,00 a €5.000,00 | € 128,00 | € 232,00 | € 32,00 | € 136,00 | € 35,20 | € 149,60 | € 40,00 | € 170,00 | |
Da €5.001,00 a €10.000,00 | € 232,00 | € 352,00 | € 136,00 | € 256,00 | € 149,60 | € 281,60 | € 170,00 | € 320,00 | |
Da €10.001,00 a €25.000,00 | € 352,00 | € 576,00 | € 256,00 | € 480,00 | € 281,60 | € 528,00 | € 320,00 | € 600,00 | |
Da €25.001,00 a €50.000,00 | €576,00 | € 960,00 | € 480,00 | € 864,00 | € 528,00 | € 950,40 | € 600,00 | € 1.080,00 | |
Da €50.001,00 a €150.000,00eindeterminabile | €960,00 | €1.200,0 | € 824,00 | €1.064,0 | € 906,40 | € 1.170,40 | € 1.030,00 | € 1.330,00 | |
Da €150.001,00 a €250.000,00 | €1.2000 | €2.000,0 | €1.064,0 | €1.864,00 | € 1.170,40 | € 2.050,40 | € 1.330,00 | € 2.330,00 | |
Da €250.001,00 a €500.000,00 | €2.000 | €3.120,0 | €1.864,0 | €2.984,00 | € 2.050,40 | € 3.282,40 | € 2.330,00 | € 3.730,00 | |
Da €500.001,00 a €1.500.000,00 | €3.1200 | €3.680,0 | €2.984,0 | €3.544,0 | € 3.282,40 | € 3.898,40 | € 3.730,00 | € 4.430,00 | |
Da €1.500.001,00 a €2.500.000,00 | €3.68000 | €5.200,0 | €3.544,0 | €5.064,0 | € 3.898,40 | € 5.570,40 | € 4.430,00 | € 6.330,00 | |
Da €2.500.001,00 a €5.000.000,00 | €5.2000 | €8.000,0 | €5.064,0 | €7.864,0 | € 5.570,40 | € 8.650,40 | € 6.330,00 | € 9.830,00 | |
Oltre €5.000.000,00 | +0,2% | +0,3% | +0,2% | +0,3% | +0,2% | +0,3% | +0,2% | +0,3% |
Corsi formazione 2024
Corso di aggiornamento biennale per formatori (18 ore)
– panoramica sulla normativa D.lgs 28/2010, D.m 180/2010 e s.m.i
– introduzione sulla riforma Cartabia;
– la mediazione: condizione di procedibilità e rapporti con il processo;
– mediazione delegata
– mediazione volontaria
– le novità introdotte in materia condominiale: la legittimità dell’amministratore di condominio;
– la durata del procedimento di mediazione e il primo incontro.
– mediazione telematica: firma digitale e conservazione documenti in conformità all’art.43 decreto legislativo n.82/2005;
– la conclusione del procedimento: possibili esiti e relativi verbali – tecniche redazionali;
– le conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione;
– il patrocinio a spese dello stato nella mediazione civile cosa è mutato
– i requisiti richiesti agli organismi di mediazione (art.16);
– il credito di imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione;
– incentivi fiscali ed esenzioni
– disposizioni transitorie;
– test finale.
Corso di aggiornamento straordinario per formatori (18 ore) 16 e 30 dicembre 2023 – 3 gennaio 2024
Aggiornamento straordinario per formatori sul D.M 150/2023
Argomenti:
- Valutazione e Analisi dell’ente di formazione
- Ente di formazione: requisiti dell’ente e dei formatori
- La gestione del conflitto e delle parti
- Comunicazione efficace ed assertiva
- Capacità di ascolto ed empatia nel rispetto della terzietà ed imparzialità
- Sviluppare l’ascolto attivo, imparando a trasformare in parole le proprie percezioni ed emozioni
- Barriere comunicative: come riconoscerle e superarle
- Capacità di mediare e conciliare
Sessione pratica di gestione di una mediazione simulata in aula sia individuale che di gruppo
- Elementi di novità della Riforma Cartabia e del D.M 150/2023: come è modificata la procedura di mediazione;
- Predisposizione ed analisi dei verbali: consigli di tecniche redazionali dei vari tipi di verbale;
Corso di abilitante per mediatore (80 ore)
MODULO TEORICO:
– l’introduzione storica, filosofica, antropologica e sociologica del conflitto e dei diversi modelli teorici e metodologici di gestione del conflitto;
– la teoria della comunicazione e dei profili cognitivi e decisionali;
– l’evoluzione della cultura nazionale e internazionale della soluzione stragiudiziale dei conflitti;
– la normativa nazionale, europea e internazionale in materia di mediazione e di mediazione demandata dal giudice: analisi dei principali testi normativi
– la validità e l’efficacia delle clausole contrattuali di mediazione;
– la forma, il contenuto e gli effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione e la sua trascrivibilità: analisi di casi particolari;
– i compiti e le responsabilità del mediatore anche per la redazione dei verbali e per la formulazione della proposta conciliativa;
– le modifiche apportate al decreto legislativo n. 28 del 2010 dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 ed in particolare: gli incentivi fiscali, il patrocinio a spese dello Stato, e D.M. 150/2023;
MODULO PRATICO:
– le fasi della procedura di mediazione anche telematica;
– il rapporto tra mediatore e organismo di mediazione;
– le metodologie delle procedure di gestione consensuale delle liti e di interazione comunicativa;
– le attività finalizzate alla acquisizione di informazioni e di eventuali valutazioni tecniche nel procedimento di mediazione e i rapporti con il consulente legale;
– le tecniche di redazione dei verbali e di formulazione della proposta conciliativa
Codice Etico
Regolamento di procedura ex DM 150/2023
REGOLAMENTO DI PROCEDURA
Ai sensi del D.Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e del D.M del 24 ottobre 2023 n. 150
Art. 1 – Oggetto e principi generali 3
Art. 2 -Applicazione del regolamento. 3
Art. 3 -Domanda di mediazione. 4
Art. 4 -Adesione alla mediazione. 5
Art. 6 -Sede del procedimento. 7
Art. 7 -Procedimento di mediazione e modalità di svolgimento degli incontri. 7
Art. 8 -La mediazione telematica. 8
Art. 9 -Funzioni e designazione del mediatore. 10
Art. 12 -Durata del procedimento di mediazione. 14
Art. 13 -Proposta del mediatore. 14
Art. 14 -Conclusione del procedimento di mediazione. 15
Art. 15 -Valore della lite e dell’accordo di conciliazione. 16
Art. 17 -Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche. 18
Art. 18 -Efficacia esecutiva ed esecuzione. 18
Art. 19 -Patrocinio a spese dello Stato. 18
Art. 20 -Risorse e regime tributario. 19
Art. 21 -Credito di imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione. 19
Art. 22 -Interpretazione e applicazione delle norme. 19
Art. 23 -Responsabilità delle parti. 19
Art. 24 -Esonero di responsabilità dell’Organismo. 20
Art. 26 -Entrata in vigore. 21
Art. 1 – Oggetto e principi generali
Il presente regolamento (di seguito “Regolamento”) disciplina l’organizzazione interna dell’Organismo di Mediazione ADR Forum (di seguito nominato “Organismo”) fissa i criteri per individuare il mediatore e stabilie la procedura di mediazione
Art. 2 -Applicazione del regolamento.
2.1 Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/2010, il presente regolamento (in seguito denominato Regolamento) viene applicato dall’ Organismo di Mediazione ADR Forum (in seguito denominato Organismo) per la risoluzione di controversie civili e commerciali, conformandosi ai principi di informalità, rapidità, riservatezza e trasparenza.
2.2 Si applica alle procedure di mediazione a fini conciliativi delle controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti intendono risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di un obbligo di legge, di una clausola contrattuale e/o statutaria, su disposizione del giudice ovvero su iniziativa di una o tutte le parti. La finalità della procedura di mediazione è quella di agevolare il dialogo tra due o più parti coinvolte in una controversia e di favorire la composizione bonaria della loro disputa, attraverso l’intervento di un mediatore terzo, incaricato di assistere le parti nella ricerca di un accordo che consenta di risolvere la controversia.
2.3 Si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi delle controversie amministrate dall’Organismo, in relazione a controversie nazionali; le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
2.4 Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da Leggi speciali.
2.5 Gli allegati A (tabelle indennità) e B (codice etico) sono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
2.6 Le parti, in casi eccezionali, d’intesa con ADR Forum, possono derogare al Regolamento in qualsiasi momento.
2.7 In caso di sospensione o cancellazione dal registro i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro quindici giorni (15gg) dalla dat adi sospensione o cancellazione. In mancanza l’Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.
Art. 3 -Domanda di mediazione.
3.1 Il procedimento si attiva mediantedomanda di mediazione la quale deve essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall’Organismo o altro documento equipollente. La relativa modulistica è stata predisposta e pubblicata sul sito www.adrforum.it.
3.2 La domanda di mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte o da un suo delegato munito dei poteri, va indirizzata all’Organismo di mediazione ADR Forum deve contenere:
a) Il nome dell’Organismo di mediazione;
b) I dati identificativi delle parti ed i loro recapiti telefonici con indicazione di ogni elemento utile per la fatturazione, nonché i recapiti (preferibilmente digitali) ove effettuare le comunicazioni di cui all’art. 4 punto 5 del presente regolamento e copia dei documenti di riconoscimento;
c) La descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse e dell’oggetto della domanda;
d) L’indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile e del presente regolamento. Per le liti di valore indeterminato o indeterminabile ovvero in caso di notevole disaccorso tra le parti sulla stima, ADR Forum decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti;
e) I dati identificativi del legale che assiste la parte, con allegata copia dell’atto che conferisce il potere di assistenza e di eventuale rappresentanza;
f) L’indirizzo di posta elettronica ordinaria al quale inviare il link del collegamento per il caso di mediazione svolta in modalità telematica o con collegamento da remoto;
g) I dati identificativi di chi eventualmente parteciperà al procedimento in sostituzione della parte e la rappresenterà munito dei poteri necessari;
h) I dati identificativi dei professionisti e/o delle persone di fiducia che eventualmente assisteranno la parte nel procedimento;
i) L’indicazione del giudice territorialmente competente.
3.3 Alla domanda vanno allegate:
a) La ricevuta di pagamento delle indennità del primo incontro di cui ai commi 4 e 5 dell’art.28 DM n.150/2023;
b) Nel caso di mediazione delegata dal giudice, la copia della relativa ordinanza;
c) La copia dell’eventuale clausola di mediazione;
d) Per la parte che ne abbia diritto ai sensi del capo II-bis del D.lgs. n. 28/2010, la copia del provvedimento di ammissione preventiva al patrocinio a spese dello stato ovvero la sola istanza di ammissione, regolarmente depositata, se non sia ancora intervenuta la delibera del Consiglio dell’Ordine competente.
3.4 La domanda di mediazione è depositata presso la Segreteria dell’Organismo a mani o con qualunque strumento idoneo a comprovarne l’avvenuta ricezione.
3.5 Il deposito della domanda di mediazione costituisce accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata (All. A).
3.6 Qualora la domanda risulti incompleta per mancanza di alcuni elementi necessari (generalità delle parti e recapiti, oggetto e/o valore della controversia, ragioni della pretesa, attestazione del versamento delle spese di avvio ecc.), la domanda viene tenuta in sospeso e la parte richiedente viene invitata a provvedere al suo perfezionamento entro un breve termine dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali si provvederà all’archiviazione della pratica. Dal momento del perfezionamento la pratica potrà intendersi regolarmente depositata.
3.7 La domanda, la data e l’ora del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Le comunicazioni vengono effettuate nei tempi di legge, tenute anche in considerazione eventuali esigenze delle parti.
3.8 In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’Organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione ed, eventualmente, all’ora di ricezione della posta elettronica certificata contente la domanda.
Art. 4 -Adesione alla mediazione.
4.1 La parte invitata aderisce al procedimento di mediazione preferibilmente entro 5 giorni prima della data fissata per il primo incontro e comunque non oltre tale data.
4.2 L’adesione alla mediazione avviene utilizzando il modulo predisposto dall’Organismo e può intervenire anche mediante dichiarazione scritta, in forma libera.
4.3 L’adesione alla mediazione, che va sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte o da un suo delegato munito dei poteri, contiene:
a) I dati identificativi della parte ed il suo recapito telefonico, con indicazione di ogni elemento utile per la fatturazione nonché i recapiti (preferibilmente digitali) ove effettuare le comunicazioni di cui all’art.4 punto 5 del presente regolamento;
b) L’eventuale descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse ed eventuali domande di parte aderente;
c) L’eventuale indicazione di modifica del valore della controversia;
d) I dati identificativi del legale che assiste la parte con allegata copia dell’atto che conferisce il potere di assistenza e di eventuale rappresentanza;
e) L’eventuale individuazione del terzo cui si chiede vada estesa la mediazione, con l’indicazione dei suoi dati anagrafici e di ogni elemento necessario per consentire l’invio dell’invito in mediazione;
f) L’indirizzo di posta elettronica ordinaria al quale inviare il link per collegamento, nel caso di mediazione svolta in modalità telematica o con collegamento da remoto;
g) I dati identificativi di chi eventualmente parteciperà al procedimento in sostituzione della parte munito dei poteri sostanziali e formali necessari;
h) I dati identificativi dei professionisti e/o delle persone di fiducia che eventualmente assisteranno la parte nel procedimento.
4.4 Alla dichiarazione di adesione vanno allegate:
a) La ricevuta di pagamento delle indennità del primo incontro di cui ai commi 4 e 5 dell’art.28 DM n.150/2023;
b) Per la parte che ne abbia diritto ai sensi del capo II-bis del D.lgs. n. 28/2010, copia del provvedimento di ammissione preventiva al patrocinio a spese dello Stato ovvero la sola istanza di ammissione, regolarmente depositata, se non sia ancora intervenuta la delibera del Consiglio dell’Ordine competente.
4.5 L’adesione è depositata presso la Segreteria dell’Organismo a mani o con qualunque strumento idoneo a comprovarne l’avvenuta ricezione.
4.6 L’adesione al procedimento costituisce accettazione del regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata. (All.A)
Art. 5 -La Segreteria.
5.1 La Segreteria dell’Organismo amministra il servizio di mediazione.
5.2 La Segreteria tiene un registro informatico dei procedimenti con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all’oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito, all’eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 28/2010, all’eventuale rifiuto a tale proposta, al verbale di conciliazione, al verbale attestante il mancato raggiungimento dell’accordo, all’accordo di conciliazione o al verbale dal quale risulta la conciliazione, tutti completi di data.
5.3 Su richiesta e con eventuali costi a carico della parte richiedente, la Segreteria rilascia i verbali, il documento contenente l’eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 28/2010, l’eventuale rifiuto di tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell’accordo o il verbale dal quale risulta la conciliazione.
5.4 La Segreteria, verificata la conformità della domanda di mediazione alle disposizioni di cui sopra all’art. 2 del presente regolamento, con particolare riguardo alla verifica dell’avvenuto pagamento delle indennità di mediazione per il primo incontro, procede all’iscrizione del procedimento nel registro informatico, nel quale poi annoterà anche l’eventuale adesione intervenuta nel rispetto delle disposizioni di cui sopra all’art. 3 del presente regolamento .
5.5 La Segreteria comunica nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l’avvenuta ricezione:
a) Alla parte istante: il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell’incontro di mediazione;
b) All’altra o alle altre parti: la domanda di mediazione, il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell’incontro di mediazione, con l’invito a comunicare almeno 5 giorni prima dell’incontro la propria adesione a partecipare al procedimento, personalmente o a mezzo di delegato munito dei necessari poteri;
c) A tutte le parti, in caso di mediazione da svolgersi in modalità telematica o con collegamento da remoto, il link necessario per accedere alla stanza virtuale.
5.6 Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante è invitata a comunicare autonomamente all’altra parte l’istanza di mediazione già depositata, fermo restando l’obbligo dell’Organismo di procedere alla comunicazione secondo il punto 5 che precede.
5.7 Nel rispetto dell’art.47 comma 6 del D.M. n. 150/23 e a semplice richiesta delle parti che ne sostengono eventuali costi, la Segreteria garantisce l’accesso agli atti del procedimento e ai documenti depositati dalle parti anche nelle sessioni comuni. Il diritto di accesso agli atti riferito ai documenti depositati da ciascuna parte nelle sessioni separate è riservato alla sola parte depositante.
Art. 6 -Sede del procedimento.
6.1 Il procedimento di mediazione si svolge presso una delle sedi (principale o secondarie) territorialmente competenti ad amministrare la controversia.
In alternativa, l’organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti, del responsabile dell’organismo e del mediatore.
6.2 L’organismo può avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altro organismo, con il quale ha raggiunto un accordo ai sensi di legge, anche per singoli affari di mediazione.
6.3 La competenza dell’Organismo è derogabile su accordo e con il consenso delle parti, del mediatore e del responsabile dell’Organismo.
Art. 7 -Procedimento di mediazione e modalità di svolgimento degli incontri.
7.1 Il mediatore conduce il primo incontro senza formalità di procedura. Il procedimento si articola in una o più sessioni congiunte cui possono alternarsi sessioni separate a discrezione del mediatore. In casi di particolare complessità, con il consenso del Responsabile dell’Organismo, può avvalersi di un mediatore ausiliario (Co-mediatore) senza oneri ulteriori a carico delle parti.
7.2 Per lo svolgimento del primo incontro, il mediatore sarà disponibile per una durata non inferiore a due ore. Qualora ne ravvisi la necessità, il mediatore comunica alle parti la sua disponibilità a protrarre l’incontro di mediazione oltre le due ore nell’ambito della medesima giornata, nel rispetto delle esigenze organizzative dell’Organismo.
7.3 Il rinvio della data del primo incontro può essere richiesto solo dalle parti che abbiano provveduto a corrispondere le dovute indennità.
7.4 Tutti i soggetti devono premunirsi di valido documento d’identità al fine di consentire al mediatore la loro identificazione.
7.5 Durante le sessioni il mediatore gestisce in piena autonomia il colloquio tra le parti, la durata degli interventi ed ogni aspetto del confronto. I partecipanti devono attenersi alle istruzioni del mediatore, il quale ha la facoltà di dare e togliere la parola. Il mediatore ha sempre facoltà, se ne ravvisa la necessità, di interrompere l’incontro aggiornando le parti ad altra data;
7.6 I partecipanti sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli art. 9 e 10 D.lgs. n. 28/2010. È vietata qualsiasi forma di acquisizione audio/visiva degli incontri e la conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli stessi nonché la condivisione di detti dati con soggetti terzi estranei al procedimento;
7.7 Eventuali soggetti terzi possono partecipare solo con il consenso di tutte le parti, previa trasmissione al mediatore del documento di identità e loro identificazione da parte dello stesso, nonché all’assunzione dell’impegno di riservatezza, analogamente a quanto previsto per le parti;
7.8 Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e 5-quater del D.lgs. n. 28/2010, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.
7.9 Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all’incontro o della mancata partecipazione.
7.10 Il mediatore, sentite le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo
7.11 Le parti partecipano personalmente alla mediazione con l’assistenza di un avvocato, salvo quanto previsto dalla legge
7.12 La parte, in presenza di giustificati motivi, può delegare un terzo, munito dei necessari poteri a partecipare al procedimento in sua vece e a concludere l’eventuale accordo.
Art. 8 -La mediazione telematica.
8.1 Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 bis del D. Lgs 28/2010 la mediazione può svolgersi anche in modalità telematica e in tal caso ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e va trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.
8.2 Ciascuna parte può chiedere di svolgere la mediazione in modalità telematica e può scegliere di partecipare a uno o più incontri da remoto o in presenza. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri da remoto assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate da remoto.
8.3 L’Organismo mette a disposizione apposita piattaforma, idonea a garantire la riservatezza dei dati personali, la sicurezza delle comunicazioni e pari capacità di accesso ai partecipanti.
8.4 Gli incontri da remoto si svolgono secondo i seguenti criteri:
a) Gli incontri si svolgono nel giorno e nell’ora comunicati dalla Segreteria alle parti insieme alle credenziali/link di accesso all’area virtuale riservata sulla piattaforma adottata dall’Organismo. Il link/credenzialiinviato/e alle parti per l’utilizzo della piattaforma telematica è personale e non cedibile a terzi; lo stesso è da custodire con cura in quanto necessario per attivare il collegamento; l’Organismo non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le parti facciano un utilizzo difforme del/le suddetto/e link/credenziali;
b) Al momento stabilito, come comunicato alle parti, il mediatore dà avvio alla seduta telematica facendo accedere i soggetti a vario titolo coinvolti alle rispettive “stanze virtuali”;
c) All’incontro possono partecipare esclusivamente il mediatore, le parti, i rispettivi avvocati e loro praticanti ed eventuali esperti nominati a norma dell’art. 8, comma 7 del D. Lgs. 28/2010; eventuali soggetti terzi possono partecipare solo con il consenso di tutte le parti, previa trasmissione al mediatore del documento di identità e loro identificazione da parte dello stesso, nonché all’assunzione dell’impegno di riservatezza, analogamente a quanto previsto per le parti;
d) Qualora nel corso dell’incontro si verifichi un’interruzione della connessione audio o video che non consenta di proseguire regolarmente l’incontro, il mediatore, verificata l’impossibilità di ripristinare la connessione, aggiorna ad altra data l’incontro dando atto a verbale di quanto accaduto e comunicando alle parti la data e l’ora del nuovo incontro.
e) Tutti i soggetti che partecipano devono necessariamente dotarsi di idonei strumenti per consentire il regolare svolgimento della mediazione (sistema informatico di collegamento audiovisivo che consenta il regolare collegamento da remoto, firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, posta elettronica certificata o altro servizio di recapito certificato qualificato, spid). L’Organismo non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso e/o problematiche di altro genere che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da remoto;
f) Con la ricezione delle/del credenziali/ link di accesso alla piattaforma, i partecipanti accettano il regolamento dell’Organismo e relativi allegati (tariffario-indennità) e si impegnano a rispettare gli obblighi ivi previsti, con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni acquisite in qualsiasi formato (audio, video, testo, o altro) ed il divieto di divulgazione delle stesse a terzi; I partecipanti sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli art. 9 e 10 D.lgs. n. 28/2010. È vietata qualsiasi forma di acquisizione audio/visiva degli incontri e la conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli stessi nonché la condivisione di detti dati con soggetti terzi estranei al procedimento;
g) Durante la sessione, il mediatore gestisce in piena autonomia il colloquio tra le parti, la durata degli interventi ed ogni aspetto del confronto, con facoltà di abilitare o disabilitare momentaneamente il flusso audio/video/testo ai singoli partecipanti per avviare le sessioni separate;
h) Tutti i soggetti partecipanti devono premunirsi di valido documento d’identità al fine di consentire al mediatore la loro identificazione; le telecamere non devono essere oscurate e devono essere mantenute sempre attive; non è possibile allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati) e deve essere garantita sempre la presenza dei soli soggetti autorizzati a partecipare;
i) I partecipanti devono attenersi alle istruzioni del mediatore, il quale ha la facoltà di dare e togliere la parola. Il mediatore ha sempre facoltà, se ne ravvisa la necessità, di interrompere l’incontro aggiornando le parti ad altra data;
l) Eventuali documenti vengono esibiti attraverso gli strumenti di condivisione informatica del collegamento e depositati attraverso l’inoltro telematico al mediatore che alla fine del collegamento provvederà ad inoltrarli alla Segreteria;
8.5 Al termine del procedimento, il mediatore, direttamente o per il tramite della segreteria, invia a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato, agli avvocati e alle parti, anche presso i loro avvocati, il file informatico nativo digitale del processo verbale di mediazione, contenente eventualmente l’accordo raggiunto. Tutti i partecipanti, contestualmente o in successione tra loro, sottoscrivono il verbale mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata e poi, sempre a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato (anche pere il tramite dei loro avvocati), lo restituiscono al mediatore che provvede a sua volta alla sottoscrizione digitale, così concludendo l’incontro e il procedimento. All’esito di tutte le sottoscrizioni apposte come sopra, il mediatore invia il verbale alla Segreteria dell’Organismo.
8.6 La conservazione e l’esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell’Organismo, in conformità all’articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005
Art. 9 -Funzioni e designazione del mediatore.
9.1 Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
9.2 In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull’oggetto della controversia o sui contenuti dell’eventuale accordo.
9.3 Il mediatore viene iscritto dall’Organismo in elenchi distinti per materie o per raggruppamenti di materie sulla base delle competenze dichiarate dal mediatore stesso.
9.4 Il Responsabile dell’Organismo provvede alla designazione del mediatore, secondo criteri di rotazione che tengano conto dell’oggetto, del valore della controversia, dell’esperienza e della competenza del mediatore, il quale è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità; la segreteria comunica il luogo, la data e l’ora del primo incontro che si terrà non prima di venti giorni e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo – previo assenso del Responsabile dell’Organismo – diversa concorde indicazione delle parti.
9.5 Ai fini della designazione, le parti possono indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell’elenco dell’Organismo; in difetto di indicazione concorde del mediatore o quando il responsabile dell’Organismo ritenga di dover disattendere detta indicazione, la designazione avverrà secondo i criteri di cui al punto 8.4.
9.6 Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all’art. 8.4, le parti possono comunque individuare di comune accordo un diverso mediatore, purché iscritto nell’elenco dell’Organismo. In tal caso, almeno 5 giorni prima della data fissata per il primo incontro, comunicano alla segreteria il nominativo concordato. In tale ipotesi, se il responsabile dell’Organismo nulla obietta, il mediatore scelto dalle parti viene nominato in sostituzione di quello designato. Quando il responsabile dell’Organismo ritiene, per giustificati motivi, di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, resta ferma la designazione di cui alla iniziale comunicazione alle parti.
9.7 In ogni momento le parti possono richiedere al responsabile dell’Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell’istanza il responsabile dell’Organismo nomina un altro mediatore. Qualora la procedura di mediazione sia svolta dal Responsabile dell’Organismo, sulla sostituzione decide l’Amministratore di ADR Forum.
9.8 In caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore, il Responsabile dell’Organismo provvederà alla nomina di un altro mediatore, secondo i criteri di cui sopra al punto 8.4. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l’imparzialità o l’indipendenza, e comunque in ogni altro caso d’impedimento, ADR Forum informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione;
9.9 Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione e deve corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell’Organismo.
9.10 Il mediatore informa le parti dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/2010 e le avverte delle conseguenze di natura processuale di cui all’art.12 bis del decreto citato che possono comportare, all’esito del giudizio, condanna al pagamento di somme per il caso di mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo.
9.11 Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l’accettazione dell’incarico.
9.12 Al momento dell’accettazione, il mediatore deve sottoscrivere un’apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dall’art. 9 del presente regolamento.
9.13 Qualora l’oggetto della mediazione lo richieda e le parti abbiano espresso il loro consenso, il mediatore ha la facoltà di avvalersi di uno o più consulenti tecnici iscritti negli albi del Tribunale ed esperti della materia. La nomina del consulente è subordinata all’impegno, sottoscritto da entrambe le parti, di sostenerne gli oneri sulla base del preventivo comunicato dal consulente e redatto sulla scorta delle tabelle di liquidazione dei compensi dei CTU presso i Tribunali attualmente in vigore di cui al DM n.182 del 30.5.2002, salvo diverso accordo tra le parti e l’esperto. Il consulente tecnico che partecipa al procedimento, è tenuto al rispetto dell’obbligo di riservatezza riguardo alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento ai sensi dell’art.9 primo comma del D. Lgs. n.28/2010. Al momento della nomina dell’esperto le parti possono convenire che la relazione tecnica, redatta in sede di procedura, possa essere prodotta nell’eventuale successivo giudizio.
Art. 10 -Obblighi del mediatore, cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore.
10.1 Non può svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando il mediatore incorra in una delle seguenti ipotesi:
a) Se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;
b) Se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
c) Se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale o con alcuno dei suoi difensori;
d) Se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l’indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;
e) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone;
10.2 Chi ha svolto la funzione di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.
10.3 Il mediatore deve assolvere agli obblighi di formazione ed aggiornamento, rispettare gli obblighi derivanti dalla normativa in materia, le previsioni del regolamento dell’Organismo di mediazione, del Codice Etico adottato dall’Organismo. In ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.
10.4 Il mediatore deve corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del responsabile dell’Organismo. Al momento dell’accettazione dell’incarico, il mediatore sottoscrive un’apposita dichiarazione di indipendenza, imparzialità e adesione al codice etico, senza la quale il procedimento non può avere inizio o non può proseguire, impegnandosi a comunicare immediatamente al responsabile dell’Organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità. All’uopo, dichiara: “di conoscere e di osservare, durante l’intera procedura, il Regolamento dell’Organismo; di essere imparziale, indipendente e neutrale e che svolgerà l’incarico in assenza di qualsiasi interesse presente o passato rispetto alle parti o alla suddetta controversia; di obbligarsi ad osservare il regolamento dell’Organismo di Mediazione, il Codice Etico dallo stesso adottato e le norme vigenti in materia, nonché ad informare il responsabile dell’organismo di eventuali circostanze sopravvenute che possano pregiudicare l’imparzialità e l’indipendenza nello svolgimento delle sue funzioni”
10.5 In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza ed informare immediatamente il responsabile dell’Organismo dei motivi di incompatibilità, anche sopravvenuti, in modo da poter essere tempestivamente sostituito.
10.6 Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
10.7 Il mediatore deve comportarsi, nel corso del procedimento, in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo
10.8 Il mediatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto appreso nel corso del procedimento e non potrà in futuro e a nessun titolo assumere alcun incarico con riguardo all’oggetto della controversia.
10.9 Il mediatore non può rifiutare l’incarico ricevuto senza giustificato motivo, pena la cancellazione dall’elenco.
Art. 11 -Riservatezza.
11.1 Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un’apposita dichiarazione.
11.2 Il mediatore, le parti, la segreteria e chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo o partecipi al procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso del procedimento
11.3 Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
11.4 Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
11.5 Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
11.6 Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e sulle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all’autorità giudiziaria o ad altre autorità.
11.7 Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
11.8 In caso di sopravvenuta sospensione o cancellazione dell’Organismo, la segreteria dà immediata comunicazione dell’adozione del relativo provvedimento e della data di decorrenza dei suoi effetti, rispettivamente, ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso per consentire che la procedura di mediazione in corso possa proseguire davanti ad altro Organismo del medesimo circondario.
Art. 12 -Durata del procedimento di mediazione.
La procedura di mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell’istanza, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.
Il termine di cui sopra decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell’articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell’articolo 5-quater comma 1, del d. lgs. 28/2010, non è soggetto a sospensione feriale.
Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui sopra.
Art. 13 -Proposta del mediatore.
13.1 Quando le parti non raggiungano un accordo, il mediatore, se ritiene di aver acquisito nel corso del procedimento elementi necessari e sufficienti – e solo nel caso venga richiesta da tutte le parti che partecipano alla procedura – può formulare una proposta di conciliazione, da allegare al verbale. In ogni caso le parti concordemente, in qualunque momento del procedimento, possono chiedere al mediatore di formulare una proposta di conciliazione.
13.2 Ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 28/2010 il mediatore, prima di formulare una proposta, informa le parti che se il provvedimento che definisce il giudizio:
a) Corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all’esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;
b) Non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto eventualmente nominato.
13.3 Il mediatore, nella formulazione della proposta, è tenuto al rispetto dell’ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.
13.4 La Segreteria comunica la proposta formulata dal mediatore alle parti per iscritto e in una forma comprovante l’avvenuta ricezione.
13.5 Le parti fanno pervenire al mediatore e alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni o nel maggior termine indicato dal mediatore, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine assegnato, la proposta si ha per rifiutata.
Art. 14 -Conclusione del procedimento di mediazione.
14.1 Il procedimento si conclude:
a) Nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;
b) Quando le parti raggiungono un accordo o accettano la proposta del mediatore;
c) Quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
d) Quando il mediatore, dopo aver sentito le parti, non ritiene possibile proseguire il procedimento.
14.2 Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo con espressa indicazione del suo valore.
14.3 Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l’indicazione dell’eventuale proposta formulata.
14.4 Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere, anche digitalmente. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
14.5 Il verbale conclusivo, eventualmente contenente l’accordo di mediazione, deve essere sottoscritto da tutte le parti e dagli avvocati con la medesima modalità e quindi o con firma analogica o con firma digitale.
14.6 In caso di mediazione telematica, il verbale è sottoscritto dalle parti, dai rispettivi avvocati e dal mediatore mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.
14.7 Il verbale non in formato digitale, contenente l’accordo di conciliazione, viene redatto in tanti originali, quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale per l’Organismo.
14.8 Gli oneri fiscali derivanti dall’accordo raggiunto sono assolti dalle parti.
Art. 15 -Valore della lite e dell’accordo di conciliazione.
15.1 La domanda di mediazione contiene l’indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile, la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
15.2 L’atto di adesione che introduce un’ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il criterio di cui all’ art.14.1.
15.3 Quando la domanda o l’atto di adesione non contengono le indicazioni previste dall’art. 14.1, o le parti non concordano sul valore della controversia, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dall’ art. 14.1, il valore della lite è determinato dal Responsabile dell’Organismo che ne dà comunicazione alle parti.
15.4 Nel corso del procedimento il valore della lite può essere modificato dal Responsabile dell’Organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti.
15.5 Il valore dell’accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui agli art. da 14.1, 14.2, 14.3 e 14.4. Quando l’accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi degli art. da 14.1 a 14.4, il Responsabile dell’Organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.
Art. 16-Indennità dovute per il primo incontro ed eventualmente dovute per i successivi incontri oltre il primo.
16.1 Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all’Organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle eventuali spese vive. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore.
16.2 Sono altresì dovute le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall’Organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall’art. 4. 3 del presente regolamento.
16.3 Per il primo incontro le parti sono tenute a versare gli importi di seguito riportati (vedi allegato A- tabelle primo incontro di mediazione per le materie volontarie): Per le di spese di avvio : € 40,00+iva, per le liti di valore sino a € 1.000,00; € 75,00+iva, per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00; € 110,00+iva, per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato. Per le spese di mediazione: € 60,00+iva per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le liti di valore indeterminabile basso; € 120,00+iva per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le liti di valore indeterminabile medio; € 170,00+iva, per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le liti di valore indeterminabile alto.
Tali importi sono ridotti di un quinto quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs. n. 28/2010 o quando è demandata dal giudice (vedi allegato A- tabelle primo incontro di mediazione per le materie obbligatorie).
16.4 Per gli incontri successivi al primo le parti sono tenute a versare gli importi indicati all’allegato A) (tabelle A e B per ulteriori spese di mediazione per le materie obbligatorie o materie volontarie).
16.5 Gli importi di cui agli art. 15.2 e 15.3 debbono essere versati al momento del deposito della istanza di mediazione e, dalla parte aderente, al momento dell’adesione al primo incontro. A titolo meramente esemplificativo e illustrativo, per una controversia, in materia obbligatoria ( art.5 del D.lgs. n. 28/2010 ) del valore di € 25.000,00, ciascuna parte dovrà versare un importo pari a € 60,00+iva per spese di avvio, un ulteriore importo di € 96,00+iva per spese di mediazione di primo incontro, oltre alle spese vive documentate.
16.6 Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai punti 15.2; 15.3.
16.7 Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alle tabelle A e B (ulteriori spese di mediazione per le materie obbligatorie o materie volontarie) di cui all’allegato A) del presente Regolamento maggiorate del 10%, detratti gli importi già versati a titolo di spese di mediazione di cui all’art 15.3.
16.8 In caso di conciliazione raggiunta in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alle tabelle A e B (ulteriori spese di mediazione per le materie obbligatorie o materie volontarie ) di cui all’allegato A) del presente Regolamento maggiorate del 25%, detratti gli importi già versati a titolo di spese di mediazione di cui all’art 15.3
16.9 Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute all’Organismo le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo le tabelle A e B (ulteriori spese di mediazione per le materie obbligatorie o materie volontarie ) di cui all’allegato A) del presente Regolamento detratti gli importi già versati a titolo di spese di mediazione di cui all’art 15.3.
16.10 Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs. n. 28/2010 o quando è demandata dal giudice, l’indennità di mediazione di primo incontro nonché le ulteriori spese di mediazione, eventualmente previste, sono ridotte di un quinto secondo la tabella A (ulteriori spese di mediazione) di cui all’allegato A) del presente Regolamento. Le parti sono solidalmente responsabili verso l’organismo delle indennità e delle spese vive o dei costi comunque denominati dalla normativa vigente al momento della presentazione della mediazione. Il pagamento è dovuto da ciascuna parte e ; costituisce obbligazione solidale delle parti
16.11 Ai fini dell’individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come una parte unica.
Art. 17 -Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche.
Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l’art. 1, comma 1.1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Art. 18 -Efficacia esecutiva ed esecuzione.
Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con la modalità telematica, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
L’accordo deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’art. 480, comma 2, c.p.c.
In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.
Con l’omologazione l’accordo costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Art. 19 -Patrocinio a spese dello Stato.
19.1 È assicurato, alle condizioni e nei termini di cui al Capo II bis del D.lgs. n. 28/2010, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di mediazione.
19.2 Le indennità di cui all’articolo 17, commi 3 e 4 del D.lgs. n. 28/2010, non sono dovute dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei limiti e nei termini di cui alle disposizioni del Capo II bis del medesimo decreto. Sono sempre dovute le spese vive documentate.
Art. 20 -Risorse e regime tributario
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Il verbale contenente l’accordo di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di euro 100.000,00, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
Art. 21 -Credito di imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione.
Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, un credito di imposta commisurato all’indennità corrisposta ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 4, d. lgs. N. 28/2010 fino a concorrenza di euro 600,00. Nei casi di cui all’art. 5, comma 1, d. lgs. N. 28/2010 e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito di imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino alla concorrenza di euro 600,00.
I crediti di imposta previsti al punto superiore sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro 600,00 per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro 2.400,00 per le persone fisiche e di euro 24.00,00 per le persone giuridiche.
In caso di insuccesso della mediazione i crediti di imposta sono ridotti della metà.
È riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di euro 518,00.
Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito di imposta commisurato all’indennità non esigibile dalla parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato fino ad un importo massimo annuale di euro 24.000,00.
Art. 22 -Interpretazione e applicazione delle norme.
La mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.
Art. 23 -Responsabilità delle parti.
23.1 E’ di competenza esclusiva delle parti:
a) L’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione. L’Organismo, pertanto, non può essere ritenuto responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell’organismo;
b) Le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di mediazione;
c) L’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
d) L’indicazione dei recapiti degli avvocati delle parti, se presenti;
e) L’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
f) La determinazione del valore della controversia;
g) La forma e il contenuto dei poteri conferiti al proprio rappresentante;
h) Le dichiarazioni in merito alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza alla conclusione della procedura;
i) Le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Art. 24 -Esonero di responsabilità dell’Organismo.
Sono di esclusiva responsabilità delle parti:
1. la proponibilità dell’istanza, con riferimento alla materia, alle ragioni della richiesta, alla qualificazione della natura della controversia e alla scelta dell’Organismo di Conciliazione con riferimento al luogo territorialmente competente per l’eventuale azione giudiziaria;
2. la forma e il contenuto dell’atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante;
3. l’indicazione del valore della controversia;
4. l’individuazione dei soggetti nei confronti dei quali l’istanza viene presentata;
5. la dichiarazione che la parte rilascia, contestualmente al deposito dell’istanza di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura.
L’Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti:
a) mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell’Organismo;
b) imprecisa, inesatta o mancata individuazione da parte dell’istante dell’oggetto dell’istanza, del diritto tutelato e del luogo territorialmente competente per l’eventuale azione giudiziaria.
6. In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate.
7. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante è tenuta, in aggiunta all’Organismo di mediazione, a comunicare l’istanza di mediazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 28/10.
Art. 25- Privacy.
I dati raccolti per lo svolgimento delle singole procedure sono trattati nel rispetto delle disposizioni degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679 e del d. lgs. N. 196/2003 e con l’adozione di ogni misura tecnica e organizzativa idonea alla tutela dei dati personali trattati, assicurando altresì la sicurezza dei medesimi per tutte le fasi del trattamento, incluse la conservazione, la trasmissione e la comunicazione ai soggetti legittimati.
E’ garantito il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione che il responsabile dell’organismo custodisce in apposito fascicolo, debitamente registrato e numerato nell’ambito del registro degli affari di mediazione, per la durata di tre anni.
Art. 26 -Entrata in vigore
Il presente regolamento, con i suoi allegati, entreranno in vigore a far data dalla sua approvazione. L’Organismo recepisce eventuali circolari o decreti che saranno emanati in materia e che costituiscono sin da ora parte integrante del presente Regolamento.